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Disabilità e parchi divertimento: pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità le “Raccomandazioni per l’accessibilità”
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Disabilità e parchi divertimento: l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato le “Raccomandazioni per l’accessibilità ai parchi di divertimento per ospiti con disabilità” derivanti dal progetto “Una Giostra Per Tutti”, a cura di Marta Borgi, Stefania Cerino, Gianni Chiari e Francesca Cirulli.
Il documento – prelevabile a questo link – è frutto della collaborazione tra esperti di diversi ambiti (sanitario, giuridico, tecnico, gestionale) che hanno analizzato le possibilità di garantire la più ampia accessibilità ai parchi di divertimento, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che prevede per ogni individuo pari opportunità nell’usufruire del turismo e delle attrazioni ad esso collegate. La pubblicazione contiene una serie di “raccomandazioni” – di carattere positivo e negativo – relativamente all’accessibilità e fruibilità dei parchi di divertimento da parte di ospiti con disabilità. Le raccomandazioni sono indirizzate a tutte le categorie interessate: i progettisti, i gestori delle attrazioni, gli ospiti ed i tecnici della sicurezza, nell’ottica della più ampia collaborazione e del reciproco rispetto tra tutte le parti coinvolte.
Nelle oltre 80 pagine della pubblicazione viene riportata la ricerca effettuata dal gruppo di lavoro “Una Giostra per Tutti”, composto da professionisti dell’area medico-scientifica, esperti di diritto, rappresentanti dei produttori di attrazioni, dei gestori dei parchi di divertimento, delle associazioni che rappresentano le persone diversamente abili e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco. Vediamo come è suddivisa l’opera:
L’introduzione
Nella parte introduttiva viene descritto il quadro al cui interno è nato il progetto: “ Nel World Report on Disability l’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea come una maggiore consapevolezza e una sfida alle attitudini negative (linguaggio, stereotipi, stigma) rappresentino il primo passo nella creazione di ambienti accessibili e siano alla base di una cultura dell’integrazione. L’accesso a strutture pubbliche e commerciali è uno dei diritti fondamentali delle persone diversamente abili. Nel contesto della disabilità infantile, di particolare rilievo è l’accessibilità a strutture ricreative, quali i parchi di divertimento, parchi acquatici e parchi a tema. È auspicabile che tali strutture (sia impianti e infrastrutture di nuova costruzione, sia impianti con necessità di adeguamento) prevedano e garantiscano l’accesso alle persone con disabilità e si prendano carico delle peculiari esigenze di utenti con bisogni speciali.
Lo Stato italiano (Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, Allegato 1, art. 3, Principi in tema di turismo accessibile) assicura “che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori” e considera “atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità”.
Tuttavia, negli ultimi anni sembrano essere aumentati gli episodi di presunta discriminazione nei confronti dei soggetti con disabilità, che si sono anche visti rifiutare l’accesso ad alcune attrazioni, sulla base di una generica e supposta pericolosità legata alla disabilità, sia di tipo fisico che mentale. Particolarmente discriminati in queste situazioni sono risultati i soggetti con sindrome di Down che, in diverse strutture, hanno avuto negato l’accesso a molte attrazioni. Tali episodi sono stati il punto di partenza di un percorso, sollecitato dalle associazioni che rappresentano le persone con sindrome di Down (unite nel CoorDown), che ha coinvolto, in forma volontaria, anche i responsabili di alcuni parchi di divertimento e i rappresentanti delle imprese costruttrici e che ha posto l’accento sulla possibilità di coniugare il diritto a non veder discriminati gli ospiti con disabilità (ovvero la possibilità di accedere a tutte le attrazioni) con gli aspetti di responsabilità e tutela dell’incolumità di tutti gli utenti. Il fatto che alcune attrazioni possano essere fortemente sconsigliate, e altre addirittura vietate, ad ospiti con disabilità, si deve necessariamente basare su approfondite ricerche che riescano a individuare quali siano le abilità necessarie per l’accesso alle singole attrazioni, e sulla conoscenza delle abilità/disabilità riferibili a una particolare patologia, e non essere applicato su base di presunzione. È dunque necessario affrontare in maniera sistematica e corretta, sia dal punto di vista scientifico che da quello tecnico, tali problematiche con lo scopo di migliorare l’accessibilità ai parchi di divertimento, e promuovere una piena e consapevole fruibilità nel rispetto dei diritti delle persone diversamente abili, delle norme di sicurezza e della legislazione vigente”.
Cosa dicono le norme?
Nel primo capitolo viene esposto il quadro normativo italiano e sovranazionale, elemento essenziale per una valutazione dei profili di responsabilità e degli obblighi imposti dalle norme, finalizzati alla massima accessibilità delle attrazioni turistiche. Dopo l’enunciazione delle norme di riferimento, il lavoro dei giuristi evidenzia che “Ogni limitazione può essere giustificata soltanto dalla ragionevole e scientificamente (ma anche tecnicamente) fondata previsione che l’uso dell’attrazione possa esporre la persona disabile a gravi rischi per la propria salute e/o quella degli altri utenti, sempre che si tratti di rischi non altrimenti eliminabili, e che il giudizio si fondi sulle circostanze del caso concreto e non sulla disabilità di per sé considerata. Le indicazioni fornite dai costruttori di attrazioni e i regolamenti adottati dai gestori dei parchi, dunque, non possono trovare diversa applicazione a seconda che l’utente sia disabile o meno (fatti salvi i generali limiti di impiego eventualmente dati per un dato modello), e ogni esclusione fondata unicamente sulla disabilità è discriminatoria. La prima indicazione potrà dunque essere la seguente: non è consentito impedire al disabile di fruire dell’attrazione in condizioni di parità con tutti gli altri. Ne consegue che il gestore/titolare dell’attrazione deve mettere il disabile in condizione di fruire dell’attrazione in sicurezza, adattando, se del caso, e se tecnicamente possibile, in base a quanto si dirà, anche solo una parte dell’attrazione alle specifiche esigenze del disabile.”
L’ ”adattamento ragionevole”
Viene quindi introdotto un concetto essenziale, quello dell’adattamento ragionevole. Il testo prosegue osservando che “anche nell’ambito delle attrazioni per parchi di divertimento, può trovare applicazione il criterio dell’adattamento ragionevole espresso dall’art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ricordando che con tale concetto è riferito alle modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali sulla base dell’eguaglianza con gli altri. Il ricorso a questo criterio trova il limite, ammesso dalla legge, della sproporzione o eccessiva onerosità della soluzione che si prospetta come necessaria: in sostanza, se l’adattamento ragionevole si presenta come economicamente non sostenibile, oppure richiede, anche tecnicamente, l’impiego di risorse eccessive rispetto al fine da raggiungere, non si potrà imporre al gestore di adottare una data soluzione.” C’è quindi nel testo un richiamo ai progettisti di attrazioni ai quali si segnala che “alla luce del concorrente principio della progettazione universale, è auspicabile e raccomandabile che nell’immediato futuro le esigenze del disabile siano prese in considerazione sin dalla fase di progettazione dell’attrazione, non solo del suo adattamento, sulla base di dati scientifici disponibili, pur dovendosi prendere atto che, tecnicamente, difficilmente sarà (così come non è possibile ora) tecnicamente attuabile il risultato di avere tutte le attrazioni fruibili in relazione a tutte le molteplici forme di disabilità.
Il capitolo sugli aspetti giuridici si sofferma sulla giurisprudenza consolidata in tema di responsabilità, rilevando che “Sulla base di quanto sin qui espresso si possono svolgere due considerazioni:
‒ non tutte le attrazioni per parchi di divertimento, in quanto tali, sono necessariamente da definirsi come pericolose, in quanto il giudizio di pericolosità di una attrazione può derivare o da una specifica qualificazione derivante dalla legge (es. norme di pubblica sicurezza), o dal fatto che l’impianto presenti oggettivamente ipotetici rischi, sulla base di un giudizio ex ante;
‒ il gestore, nel caso di attrazione definibile e valutabile come “pericolosa”, sulla base dell’analisi dei rischi fatta dal fabbricante (anche in applicazione delle vigenti norme tecniche, per esempio la norma EN 13814:2004), ma anche dal gestore stesso, deve “adottare tutte le misure idonee a evitare il danno” (art. 2050, Codice Civile), per andare esente da responsabilità”.
Questo l’interessante quadro conclusivo dell’analisi del tema sotto il profilo giuridico, tradotto in proposte operative: “Conclusioni e soluzioni operative attuabili. Alla luce di tutte le argomentazioni trattate, dal punto di vista giuridico possono essere fornite le seguenti indicazioni:
‒ il disabile ha diritto all’accesso alle attrazioni in condizioni di parità con tutti gli altri;
‒ la disabilità, di per sé stessa, non può giustificare l’esclusione dall’attrazione ma richiede l’adozione di accorgimenti tecnici supplementari che, secondo la miglior scienza ed esperienza del momento, consentano all’ospite di fruirne in piena sicurezza sulla base del criterio già visto dell’ “accomodamento ragionevole”, se esistano soluzioni tecniche attuabili a tale scopo, in condizioni di non eccessiva onerosità e proporzionate allo scopo;
‒ l’attrazione deve essere, almeno in parte, adeguata alle speciali esigenze del disabile ove questo sia tecnicamente possibile o se ciò non comprometta altri aspetti della sicurezza;
‒ il disabile, così come gli altri utenti, ha diritto ad essere informato in modo chiaro e completo sulle eventuali conseguenze cui può andare incontro nell’uso delle attrazioni;
‒ il disabile ha, a sua volta, il dovere di fornire al gestore/titolare dell’attrazione ogni utile informazione sulla sua disabilità;
‒ una volta che siano state condivise le reciproche informazioni, ogni decisione deve essere lasciata alla libera determinazione del disabile, fatta salva l’esistenza di oggettive limitazioni di impiego indicate dal costruttore;
‒ nei casi dubbi, il gestore/titolare dell’attrazione può pretendere che il disabile sia accompagnato da un adulto maggiorenne che, informato dei rischi derivanti dall’uso dell’attrazione, concluda il contratto a favore del disabile e assuma su di sé l’obbligo di fornire ogni utile informazione e di collaborare con lo staff e/o il personale di soccorso in caso di emergenze sottoscrivendo una apposita dichiarazione liberatoria;
‒ il gestore/titolare non può rifiutare l’accesso a disabili minorenni/inabilitati/interdetti se accompagnati dai propri genitori/curatori/tutori che ne debbano avere la cura e la custodia e che siano a loro volta informati sui rischi derivanti dall’uso dell’attrazione;
‒ il gestore/titolare dell’attrazione può impedire l’accesso al disabile quando, anche a seguito del colloquio informativo, è certo o comunque altamente probabile che nemmeno i migliori accorgimenti adottati possono evitare il rischio di danni all’incolumità del disabile e/o di terzi.”
Gli aspetti tecnici
Il rapporto prosegue con un capitolo che tratta gli aspetti tecnici delle attrazioni, soffermandosi sui dispositivi di ritenuta, gli aspetti bio meccanici, gli accessi e le uscite, evidenziando che “Occorrerà impostare una valutazione dei rischi specifica per le persone con disabilità. Questo comporterà una DRA (Design Risk Assessment, o valutazione dei rischi di progetto) focalizzata sulle persone con disabilità, che esamini per quanto possibile in maniera accurata la interazione tra le prestazioni dell’attrazione nei confronti delle abilità umane, definendo misure e/o procedure alternative quando queste abilità sono assenti o compromesse. In questa fase pionieristica non potrà che essere un’analisi Qualitativa del rischio. Sarà quindi necessario coinvolgere un certo numero di esperti, primi fra tutti medici. Solo in una fase successiva, che richiederà un certo numero di anni e con raccolta di esperienze nonché statistiche, potremo avere dati di riferimento utili per una analisi semi quantitativa o quantitativa dei rischi. Lo stesso varrà per i parchi che dovranno sviluppare la OURA (Operation and Use Risk Assessment, o valutazione dei rischi operativi), sempre focalizzata sulle persone con esigenze speciali. Dovranno attivare un monitoraggio e osservazione focalizzate, facendo tesoro dell’esperienza degli operatori delle attrazioni e delle squadre addette alle emergenze. Non dovrà mancare il supporto e la ragionevolezza delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie, altrimenti i rischi aumenteranno notevolmente e basterà un solo incidente rilevante per vanificare tutti gli sforzi fatti con questo progetto”.
Procedure raccomandate per l’accessibilità
Il lavoro dei tecnici e gestori dei parchi di divertimento prosegue con l’analisi delle problematiche sorte nell’esercizio delle attrazioni, in rapporto agli ospiti con disabilità, dagli accompagnatori minorenni ad ospiti con esigenze speciali che acquistano il biglietto senza assumere informazioni sull’accessibilità delle strutture ecc.. La riflessione dei professionisti evidenzia alcuni elementi importanti, alla cui base c’è certamente il fatto che l’ospite con disabilità si qualifichi all’ infopoint del parco. Gli esperti concordano sul fatto che:
“Questo permette di:
- registrare correttamente l’ospite e fornire tutta la documentazione e informazione per la visita nel parco;
- acquisire le relative manleve con la assunzione di responsabilità dell’accompagnatore;
- informare l’ospite con disabilità e il suo accompagnatore delle attrazioni accessibili in funzione del “macrotipo” di disabilità;
- informare l’ospite con disabilità e il suo accompagnatore delle procedure e comportamenti da tenere in caso di emergenza ed evacuazione;
- prevedere un pass individuale (es. di diversi colori) per le attrazioni consigliate in relazione al tipo di disabilità. Ciò faciliterebbe all’operatore dell’attrazione di far accedere o meno l’ospite disabile in quella specifica attrazione e di conseguenza attivare le precauzioni nelle fasi di imbarco/sbarco (ove possibile)”.
Molto importante – viene evidenziato nel testo – è il ruolo degli operatori, che dovranno ricevere una formazione adeguata. Nel testo sono presenti indicazioni sulla formazione relativa alle singole figure professionali che operano nei parchi. Vengono dunque presentati alcuni schemi di moduli per l’attestazione dell’avvenuta formazione, le manleve per la responsabilità ed alcuni elementi da riportare in un flyer informativo.
Gestione dell’emergenza
Uno dei problemi, a volte sottovalutati, che pregiudica la completa accessibilità delle attrazioni è la gestione delle emergenze e la procedura di evacuazione. Il capitolo, elaborato con la collaborazione degli esperti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, evidenzia le possibili condizioni operative per una evacuazione dell’attrazione in forma autonoma, assistita o una protezione sul posto. Viene sottolineata la necessità di elaborare un’analisi dei rischi che contempli anche l’analisi del numero massimo “per ogni area dell’attrazione (accesso, attesa, utilizzo e uscita) di persone con esigenze speciali, loro tipologia di disabilità (cecità, ipovisione, sordità, disabilità motoria, autismo, ecc.) e possibile autonomia nell’eseguire alcune semplici azioni di autotutela”, come quelle conseguenti al seguire eventuali indicazioni dei soccorritori. E’ indispensabile – segnalano gli esperti – elaborare anche un piano di emergenza, che includa l’analisi delle possibilità di avvicinamento dei mezzi dei Vigili del Fuoco, e le modalità di contatto con i soccorsi interni al parco ed esterni (118 e 115).
Vengono inoltre elencati gli elementi da considerare nella elaborazione dell’analisi dei rischi, ovvero:
– Velocità: Crea emozione, ma può creare timore e comportamenti scorretti (es. voler lasciare l’attrazione prima che il giro sia finito).
– Altezza dell’attrazione: Può dar luogo a vertigini e/o panico. Aumenta il pericolo di danni dovuti a cadute.
– Accelerazioni: Creano emozione ma possono anche causare malessere. Sottopongono il fisico a degli sforzi e agiscono sia sugli organi interni che sulla circolazione sanguigna. Possono anche creare problemi comportamentali legati alla paura, panico ecc.
– Dispositivi di sicurezza che ostacolano i movimenti dei passeggeri: Sono dispositivi che limitano i movimenti dei passeggeri, ma non li impediscono totalmente. Restano margini di movimento e resta la possibilità per il passeggero di mettere in atto comportamenti anche molto scorretti (es. alzarsi in piedi, slacciare la cintura di sicurezza, lasciare l’unità passeggeri mentre la giostra è in funzione).
– Dispositivi di ritenuta dei passeggeri: Sono dispositivi che possono arrivare anche ad impedire totalmente che il passeggero assuma comportamenti scorretti, perché trattengono obbligatoriamente la persona al suo posto. Un esempio è quello dei dispositivi a “spalliera” sui grandi ottovolanti. In altri casi consentono ancora un margine di movimento al passeggero che in particolari situazioni possono portare a dei rischi.”
Sicurezza dei parchi divertimento per ospiti con la Sindrome di Down
L’opera affronta quindi la sicurezza delle attrazioni per ospiti con Sindrome di Down, analizzando i principali fattori di rischio, quali gli effetti sull’equilibrio, il rischio cardiovascolare e lo stress emotivo, e segnalando la loro percentuale di incidenza sui soggetti, in genere secondaria.
Progetto “Una Giostra per Tutti”
Le pagine che seguono descrivono l’esperienza del progetto “Una Giostra per Tutti” – lo ho descritto ampiamente qui – , sulle disabilità e parchi divertimento, con le sperimentazioni sul campo nei parchi Leolandia (BG) e Miragica (BA). Viene descritta la modalità di composizione del campione di ragazzi, le attrazioni utilizzate ed i metodi di test sperimentale, con la misurazione dei livelli di Cortisolo – o ormone dello stress – e questionari relativi ai comportamenti nell’utilizzo delle attrazioni e le conseguenze sull’equilibrio, con il test di Berg.
Le Raccomandazioni
Il lavoro su disabilità e parchi divertimento si conclude con le tabelle riepilogative delle “raccomandazioni” (in forma tabellare e di facile consultazione, prelevabili a questo link), riservate a progettisti (M), gestori dei parchi divertimento (P), operatori (O) e personale addetto elle emergenze, interno o esterno (R) e classificate sulla base della loro “forza”, con numeri da 1 a 5, dove il valore 1 indica che “L’esecuzione di quella particolare procedura è fortemente raccomandata” e il livello 5 indica “Si sconsiglia fortemente l’esecuzione della procedura”. E’ la parte più operativa del lavoro, scaturita dall’analisi di casi e comportamenti, e rappresenta un elemento fondamentale dell’opera, che rappresenta un caso unico a livello internazionale: non è stato possibile fare riferimento per la sua elaborazione a studi o ricerche di carattere internazionale dedicate ai parchi divertimento. Il documento ha raccolto l’interesse dei grandi gruppi multinazionali che gestiscono i più noti parchi tematici ed acquatici del mondo.
La Modulistica
In appendice vengono infine pubblicati interessanti esempio di modulistica, da utilizzare nei parchi di divertimento o per la gestione di singole attrazioni.
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