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Accessibilità e parchi avventura: la sicurezza è discriminazione?

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Accessibilità e parchi avventura: la sicurezza è discriminazione?
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accessibilità parchi avventuraE’ dei giorni scorsi la notizia, ripresa da numerosi quotidiani, che la figlia di una nota artista e cantante, non vedente, non sia stata ammessa a fruire dei percorsi “baby” in un noto parco avventura ligure. La madre ha spiegato ai giornalisti che in una struttura non distante la bambina aveva invece potuto fruire del percorso, sia pure accompagnata. I titoli di giornale hanno evidenziato il comportamento discriminatorio, mentre la pagina Facebook dell’artista ha raccolto numerose espressioni di solidarietà.

Chi ha ragione? Dico la mia: non sono un tecnico della sicurezza, ma ho seguito i lavori per l’elaborazione delle “raccomandazioni” dell’Istituto Superiore di Sanità sulla accessibilità dei parchi di divertimento per persone con esigenze speciali, ed ai test condotti nei parchi di divertimento prima di elaborare la guida (disponibile a questo link) e faccio parte della Commissione Provinciale di vigilanza sui luoghi di spettacolo di Roma. Il documento citato contiene, tra l’altro, un interessante approfondimento di carattere giuridico, che evidenzia le responsabilità dei progettisti e gestori, in un quadro normativo che, come specificato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, impone di evitare ogni tipo di discriminazione fondata sulle diverse abilità o patologie. Il tema è complesso, in quanto non esiste “la” disabilità, ma “le” disabilità, classificate scientificamente in circa 200 diverse tipologie, al cui interno possono ravvisarsi diversi livelli di gravità. E’ quindi difficile generalizzare. Anche i parchi avventura sono impianti “su misura”, ed il fatto che l’accessibilità sia gestita in maniera difforme da struttura a struttura, dipende principalmente dalla valutazione dei rischi effettuata da progettista e gestore.

Per rispondere alla domanda di prima, bisogna inquadrare il tema sulla base di alcuni criteri, dalla cui applicazione deriverà una risposta. La mia, ovviamente:

La sicurezza prima di tutto: può sembrare cinico – ed è umanamente difficile – negare l’accesso ad un contesto ludico, si tratti di un parco avventura o di un’attrazione, ad una persona diversamente abile sulla base di supposte carenze di requisiti oggettivi per fruire del divertimento in sicurezza. La sicurezza del pubblico ha tuttavia la priorità anche su obiettivi, legittimi e ampiamente condivisi, di inclusione sociale e rimozione di ogni tipo di discriminazione, e non può essere chiesto al gestore di derogare da questo principio, per evidenti profili di responsabilità civile, penale e di copertura assicurativa.

Le limitazioni devono essere tecnicamente supportate: spesso si leggono in giro regolamenti o cartelli nei quali si comunica la limitazione dell’accesso a categorie di persone come donne in stato interessante o cardiopatici ecc. . Mi chiedo: dietro a quel divieto c’è una reale valutazione dei rischi? In base a quali elementi tecnicamente valutabili si è stabilita dunque la limitazione? Certamente la Convenzione ONU impedisce di applicare limitazioni sulla base di semplici categorizzazioni, ma non sancisce un diritto assoluto delle persone diversamente abili di avere accesso ad attività potenzialmente pericolose.

I soggetti coinvolti devono compiere un percorso comune: un “no” comporta evidente sofferenza, e migliorare l’accessibilità è un dovere morale, oltre che un obbligo di legge. C’è quindi bisogno di specifica formazione per gli addetti – quella che si fa già in alcuni parchi di divertimento – per imparare a gestire la relazione con accompagnatori e persone diversamente abili, e di comunicazione, sul sito, sui depliant, affinché tutti possano facilmente accedere alle indicazioni relative agli ospiti con diverse abilità.

La risposta? Io credo che sia ragionevole affermare il principio, condiviso anche dalle Associazioni che rappresentano le persone con diverse abilità, con le quali abbiamo proficuamente collaborato nella stesura del documento dell’Istituto Superiore di Sanità, che non tutte le attrezzature per il divertimento potranno rivelarsi completamente accessibili a chiunque. Una attenta valutazione dei rischi, realizzata da professionisti con il supporto di esperienza dei gestori, dovrà mirare ad evidenziare le criticità, verificando semmai se sul pianto tecnico sia possibile rimuovere ostacoli di tipo fisico, meccanico o funzionale sulla base della sostenibilità economica degli interventi. In ogni caso, quando si addivenga a non poter evitare limitazioni, sarà bene valutare se gestirle sulla base di livelli, del tipo: “ è raccomandato”, “è sconsigliato”, “è fortemente sconsigliato” ecc.

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Norma ISO 17842-2 sull’esercizio e manutenzione delle attrazioni.

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Norma ISO 17842-2 sull’esercizio e manutenzione delle attrazioni.
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norma isoEmanata la norma  ISO 17842-2 : 2015, che  specifica i requisiti minimi necessari per garantire la manutenzione , il funzionamento , l’ispezione e le fasi di test di attrazioni, palchi tende e strutture per manifestazioni artistiche aeree. Lo standard si occupa delle attrezzature destinate ad essere installate sia ripetutamente, temporaneamente o permanentemente in sagre, fiere e parchi di divertimenti o altri luoghi. Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma ponteggi , serre o attrazioni per bambini a gettone con capienza non superiore a tre bambini.

La norma riguarda pertanto le attrazioni itineranti, da luna park, che quelle installate in forma stabile, in parchi giochi cittadini o grandi parchi di divertimento.

Lo standard, di 23 pagine, si apre con le definizioni, che aiutano nella lettura degli articoli successivi. Si passa poi al capitolo dell’ ”uso e manutenzione” delle attrazioni . Tra le prescrizioni, quella che prevede al punto 4.1, che ogni attrazione sia dotata di manuali e log book – in Italia ci viene in soccorso il DM 18 maggio 2007 – nonché di documento di valutazione dei rischi (DRA e OURA) ovvero documento di valutazione dei rischi e  dei rischi residui. Questo punto è particolarmente innovativo in quanto prevede che sia elaborato il DRA (Design Risk Assessment ), che riguarda la valutazione in fase progettuale, ma anche l’OURA (Operation & Use Risk Assessment), relativo ai rischi evidenziati nella fase dell’esercizio, dunque legati anche al contesto nel quale l’attrazione è installata, ed ai comportamenti del pubblico, a volte diversi da Paese a Paese.

Viene dunque definita la figura del “controller”, colui che assicura la regolarità delle documentazioni tecniche, seleziona e forma gli operatori ed è responsabile della sicurezza dell’attrazione. Può ricoprire questo ruolo il titolare, o un collaboratore, o un soggetto esterno, anche un gestore che abbia la totale disponibilità dell’attrazione per un breve periodo, in caso di locazione o leasing.

Quanto alla formazione degli operatori, lo Standard ISO prevede che essi siano adeguatamente selezionati e formati , anche riguardo alle procedure di emergenza ed evacuazione, nonché alle eventuali restrizioni per i passeggeri.

Si passa poi all’installazione. La norma prescrive che le attrazioni debbano essere installate rispettando le indicazioni del costruttore. Sarà ancora il controller, o suo delegato, a verificare che l’attrazione sia installata su un suolo adatto, sulle basi delle indicazioni dei manuali. Si passa a fornire alcune indicazioni di massima sulle distanze da rispettare per evitare interferenze con altre strutture, su eventi atmosferici, nell’evitare “colli di bottiglia” (bottle necks) che possano condizionare afflusso e deflusso del pubblico in caso di emergenza. Si dovrà avere cura delle vie di esodo per i mezzi di emergenza, ed indicare nell’OURA – documento di valutazione dei rischi residui – quale protezione sia eventualmente prevista per proteggere i passeggeri o il pubblico da oggetti che possano cadere ( cellulari, occhiali ecc.)

Ci si dovrà assicurare inoltre che le operazioni di montaggio e smontaggio siano svolte in sicurezza, in accordo con le norme nazionali ed i manuali, e che nei Paesi dove sia previsto, i documenti tecnici siano visionati dagli organismi di ispezione competenti. Si deve anche tenere aggiornato il log book  e prevedere procedure di emergenza e prove pratiche delle manovre individuate. Il “controller” dell’attrazione – dice la norma –può certamente delegare queste mansioni, ma ne rimane responsabile.

Il punto 4.3.3.3. fornisce indicazioni sulle procedure di trasporto, montaggio e smontaggio.  Il terreno dovrà essere stabile e livellato, e la stabilità dell’attrazione dovrà essere verificata con frequenza. La norma prescrive anche alcune attenzioni per supporti – ad esempio “tappi” – e martinetti idraulici. Il pubblico deve essere tenuto fuori dall’area in cui si effettuano le operazioni di montaggio e smontaggio, che devono essere effettuate seguendo le indicazioni del costruttore.

In occasione di queste operazioni, ogni componente deve essere pulito per poter essere esaminato e  verificare eventuali danneggiamenti o deformazioni. I controller devono verificare che ogni componente sia identificabile univocamente – ad esempio numerato – per evitare errori di montaggio. Le cabine e gli interruttori elettrici devono essere chiusi a chiave per evitare aperture  non autorizzate.

Quanto all’esercizio, la norma ISO prescrive che l’operatore debba poter lavorare in una posizione sicura, ben illuminata per limitare rumore, vibrazioni e temperature inadeguate, e essere nelle condizioni di comunicare con i colleghi. Interruttori e stazioni di controllo delle attrazioni devono essere ben identificabili, con scritte in una lingua compresa dall’operatore. Nelle attrazioni con parti non visibili dalla postazione, deve essere previsto un modo di  vedere e comunicare con il pubblico dalla cabina di comando, se previsto dal documento di valutazione dei rischi.

Si parla anche di corretto montaggio: sarà il controller a assicurarsi che l’attrazione sia controllata da una persona competente, in accordo con le previsioni del costruttore. Se si verifica un danneggiamento non usuale di un componente, lo si deve comunicare al produttore ed all’organismo di certificazione. L’attrazione va verificata quotidianamente con giri di prova, da registrare su liste di controllo da conservare per tre anni.

Il pubblico deve essere controllato nei comportamenti, prevedendo anche l’arresto dell’attrazione per motivi di sicurezza. Deve essere inoltre rispettato il numero di passeggeri, in conformità alle indicazioni del manuale fornito da costruttore. Il controller dovrà inoltre assicurarsi che siano state messe in atto tutte le cautele per la sicurezza del pubblico, e che gli operatori siano facilmente individuabili. Essi dovranno caricare le vetture curandone il bilanciamento e saranno formati circa gli oggetti che i passeggeri potranno portare con sé o lasciare prima di salire sull’attrazione.

Anche le indicazioni al pubblico e la cartellonistica dovranno essere adeguate e comprensibili, in accordo con l’OURA. Le manutenzioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni del produttore, rispettando eventuali intervalli di servizio. Ogni operazione sarà annotata  sul log book.

Molto interessante la previsione del punto 4.3.6.1., che indica la possibilità che un operatore supervisioni più attrazioni, derogando alla regola generale che vorrebbe ogni attarzion presidiata da un operatore, nel caso in cui l’OURA – la valutazione del rischio residuo – determini che sia possibile farlo in sicurezza, soprattutto per attrazioni più semplici.

La norma ISO si conclude con indicazioni per prevenire o gestire eventuali incendi . Seguirà la emanazione della norma ISO 17842-1, sulla progettazione e costruzione delle attrazioni, in corso di elaborazione da parte del comitato ISO/TC 254. A questo indirizzo una bozza non definitiva

E’ possibile acquistare la copia della norma ISO dal sito www.iso.org.


Cosa è  l’ISO

Fondata il 23 febbraio 1947, l’ISO (International Organization for Standardization) ha la sua sede a Ginevra in Svizzera ed è il più autorevole organismo a livello mondiale per la determinazione di regole tecniche, valutazioni, ispezione e standardizzazione dei processi di qualità in ambienti produttivi. 163 Paesi riconoscono la validità delle norme ISO, quali standard di buona tecnica di valenza internazionale, ad adesione volontaria, che diventano cogenti se recepite nella normazione dei singoli Stati.

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