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Disneyland Paris: apre la “Jedi Training Academy” di Star Wars™

Comunicato Stampa Disneyland Paris:

In attesa del ritorno di Star Wars sul grande schermo con l’episodio “Il Risveglio della Forza”, a partire dall’11 luglio i ragazzi tra i 7 e i 12 anni in visita a Disneyland Paris avranno l’opportunità di diventare dei veri apprendisti Jedi grazie a “Jedi Training Academy”, un nuovo show interattivo che intratterrà tutti gli spettatori. Lo show permetterà ai giovani più coraggiosi di entrare a far parte dell’universo creato da George Lucas imparando la leggendaria arte delle spade-laser prima di affrontare il temibile Darth Vader in persona. Un Maestro Jedi e un esperto Cavaliere Jedi aiuteranno gli apprendisti a realizzare il proprio destino, con un piccolo aiuto dell’immancabile drone R2-D2.

La Jedi Training Academy aprirà le sue porte nel teatro Videopolis, proprio nel cuore dell’area Discoveryland del Parco Disneyland, accanto all’imperdibile attrazione Star Tours. La nuova accademia attende i ragazzi e le ragazze tra i 7 e i 12 anni dall’11 luglio 2015. Il Maestro Yoda insegnerà ai coraggiosi Padawan due lezioni fondamentali:

La forza del corpo, per scoprire tutto ciò di cui hanno bisogno per imparare a maneggiare con maestria una spada laser. La forza della mente, per imparare l’arte della levitazione. Dopo aver appreso questi preziosi insegnamenti, gli aspiranti Padawan saranno pronti a ad affrontare il lato oscuro della Forza in un emozionante duello con Darth Vader e i suoi Stormtroopers… che la forza sia con loro!

L’appuntamento sarà a Videopolis nel Parco Disneyland, con 6 spettacoli al giorno per tutta la settimana ai quali i bambini potranno partecipare previa registrazione (16 bambini per spettacolo, l’apertura delle iscrizioni sono segnalate sul programma dei Parchi).

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Acquario di Cattolica: “La mezza notte bianca dei bambini”

Comunicato Stampa Acquario di Cattolica:

Sabato 11 luglio “La mezza notte bianca dei bambini”, un evento che per il secondo anno consecutivo vede le aree esterne dell’Acquario di Cattolica, animarsi di attività sportive, spettacoli, giochi didattici, laboratori, animazioni no-stop dal tardo pomeriggio fino a notte fonda.

“La mezza notte bianca dei bambini” è l’evento dedicato ai giovani, allo sport e all’ integrazione che la manifestazione “Giochi  della legalità”  fortemente voluta  dal magistrato cattolichino Piergiorgio Morosini, neo-eletto nel Consiglio Superiore della Magistratura, mette in campo anche quest’anno grazie ai membri dell’associazione culturale “Rimbalzi Fuori Campo”.

PROGRAMMA :

Le attività sportive avranno inizio nel pomeriggio, dalle 16,30 alle 19,30 con un mini torneo di pallavolo; dalle 18,00 alle 20,00 nella zona d’ingresso dell’Acquario, verrà organizzata una gimcana dai ragazzi dal “Velo Club Cattolica”, in contemporanea sulle aree verdi si esibiranno giovani atleti del “Taekwondo Olimpic” di Davide Berti.

Durante la serata partire dalle ore 21,00 l’anfiteatro all’ entrata del parco, sarà il palcoscenico naturale per le associazioni sportive e dilettantistiche che si esibiranno in performance di ginnastica ritmica a cura della società sportiva “Solaria 90”; a seguire gli atleti del “Centro Danza il Castello” di Samantha Semprini, fino a quelli di ginnastica artistica dell’ “Atletica 75” .

Nelle aree esterne durante la serata saranno allestiti laboratori, animazione, teatro delle marionette, trucca bimbi e tavoli dei rappresentanti della rivista “Cubìa” partner dell’ evento e dell’Associazione “Libera”.

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Acquario di Cattolica: “La mezza notte bianca dei bambini”

Comunicato Stampa Acquario di Cattolica:

Sabato 11 luglio “La mezza notte bianca dei bambini”, un evento che per il secondo anno consecutivo vede le aree esterne dell’Acquario di Cattolica, animarsi di attività sportive, spettacoli, giochi didattici, laboratori, animazioni no-stop dal tardo pomeriggio fino a notte fonda.

“La mezza notte bianca dei bambini” è l’evento dedicato ai giovani, allo sport e all’ integrazione che la manifestazione “Giochi  della legalità”  fortemente voluta  dal magistrato cattolichino Piergiorgio Morosini, neo-eletto nel Consiglio Superiore della Magistratura, mette in campo anche quest’anno grazie ai membri dell’associazione culturale “Rimbalzi Fuori Campo”.

PROGRAMMA :

Le attività sportive avranno inizio nel pomeriggio, dalle 16,30 alle 19,30 con un mini torneo di pallavolo; dalle 18,00 alle 20,00 nella zona d’ingresso dell’Acquario, verrà organizzata una gimcana dai ragazzi dal “Velo Club Cattolica”, in contemporanea sulle aree verdi si esibiranno giovani atleti del “Taekwondo Olimpic” di Davide Berti.

Durante la serata partire dalle ore 21,00 l’anfiteatro all’ entrata del parco, sarà il palcoscenico naturale per le associazioni sportive e dilettantistiche che si esibiranno in performance di ginnastica ritmica a cura della società sportiva “Solaria 90”; a seguire gli atleti del “Centro Danza il Castello” di Samantha Semprini, fino a quelli di ginnastica artistica dell’ “Atletica 75” .

Nelle aree esterne durante la serata saranno allestiti laboratori, animazione, teatro delle marionette, trucca bimbi e tavoli dei rappresentanti della rivista “Cubìa” partner dell’ evento e dell’Associazione “Libera”.

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Rainbow MagicLand: il video dello show “La leggenda dei Cavalieri”

Pubblichiamo un breve estratto dello Show Novità 2015 di Rainbow MagicLand. Le immagini, realizzate per conto dell’Ufficio Stampa del parco, sono state rieditate da Amusement Project per il canale YouTube di Parksmania.it. Lo show si svolge all’interno del grande teatro tenda Palabaleno e consiste in una sfida tra cavalieri medievali di fronte ad una platea di spettatori disposti sui due lati della pista in cui si assiste all’evoluzione di giocolieri, cavalli e cavalieri. Lo stile è quello dei famosi dinner show “Medieval Times” americani, ripreso e reso famoso anche in Italia da Canevaworld Resort di Lazise (VR).

Leggi l’articolo originale Rainbow MagicLand: il video dello show “La leggenda dei Cavalieri” su Parksmania.

Rainbow MagicLand: il video dello show “La leggenda dei Cavalieri”

Pubblichiamo un breve estratto dello Show Novità 2015 di Rainbow MagicLand. Le immagini, realizzate per conto dell’Ufficio Stampa del parco, sono state rieditate da Amusement Project per il canale YouTube di Parksmania.it. Lo show si svolge all’interno del grande teatro tenda Palabaleno e consiste in una sfida tra cavalieri medievali di fronte ad una platea di spettatori disposti sui due lati della pista in cui si assiste all’evoluzione di giocolieri, cavalli e cavalieri. Lo stile è quello dei famosi dinner show “Medieval Times” americani, ripreso e reso famoso anche in Italia da Canevaworld Resort di Lazise (VR).

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Niente SCIA per le attività di spettacolo: serve la licenza e la Commissione di vigilanza

Un nuovo post sui parchi di divertimento
Niente SCIA per le attività di spettacolo: serve la licenza e la Commissione di vigilanza
Un Blog sui Parchi Divertimento

scia spettacoloLa SCIA non può sostituire le verifiche della Commissione di vigilanza sui luoghi di spettacolo, quantomeno per eventi che superino le 24 ore. Lo chiarisce la nota del 21 maggio 2015 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, avente ad oggetto “Pubblici spettacoli – art. 68, 69 e 80 del Tulps ed applicabilità dell’istituto della Scia”.

Nella nota, che risponde ad un quesito della Regione Friuli Venezia Giulia, che suggeriva di poter sostituire il parere della CVLPS sul progetto, per locali o impianti fino a 200 persone, con asseverazione di parte, e di applicare l’istituto della Scia per tutti i procedimenti di rilascio della licenza di spettacolo prevista dagli artt. 68 e 69 TULPS, indipendentemente dalla capienza del locale o dell’impianto. Contestata anche la tesi secondo la quale per eventi fino a 200 persone non sarebbe da tenere in alcun conto il limite delle ore 24.00 ai fini della presentazione della Scia, secondo la nuova versione dell’articolo 69 TULPS. Dunque, niente segnalazione certificata di inizio attività, o Scia, per le autorizzazioni, o licenze, di locali e attività di spettacolo soggette all’agibilità di cui all’art. 80 TULPS.

Lo conferma anche il Consiglio di Stato (VI Sez. sentenza n. 3397 dell’ 8/07/2015) che sentenzia tra l’altro “Il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 80 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) presuppone poi la verifica della solidità e della sicurezza degli edifici e l’esistenza di uscite pienamente adatte allo sgombero, quindi, tale titolo autorizzatorio non può essere surrogato a mezzo di SCIA. “

Ecco il testo della nota ministeriale:

———————–

MINISTERO DELL’ INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Pubblici spettacoli — Articoli 68, 69 e 80 del TULPS ed applicabilità dell’istituto della SCIA

ALLA QUESTURA DI                                                                                UDINE

(Rif nota s. 17. del 4.22015)

  1. p.c._

ALLA REGIONE AUTONOMA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

  • Direzione Centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali TRIESTE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

  • Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Area Prevenzione Incendi                                                                                                               ROMA

ALLA PREFETTURA-UTG DI                                                                                                 UDINE

Si fa riferimento alla nota sopra richiamata, con la quale codesta Questura rappresenta che, nel corso dell’attività di controllo esperita nel territorio della provincia, sono emerse divergenze sull’interpretazione della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli tra gli orientamenti che riflettono le indicazioni ministeriali e quelli dei Comuni che, invece, recepirebbero le differenti indicazioni proposte dalla competente Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia.

In particolare, vengono rappresentate riserve sulle linee interpretative sostenute dalla Regione in merito:

  1. alla tesi per cui la relazione tecnica di cui al comma 2 dell’art. 141 Reg. TULPS, nel caso di locali o impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, sostituirebbe sia le verifiche e gli accertamenti tecnici che competono alle commissioni di vigilanza- sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi delle lettere b), c.) e d) del primo comma dello stesso articolo, sia il parere previsto dalla lettera a) dello stesso comma sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo;
  2. alla tesi per cui sarebbero da ritenere sottoposti a SCIA, atteso il carattere generale di tale istituto, non solo gli ‘eventi’ fino ad tui massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (ai quali fanno espresso riferimento gli 68 e 69 del TULPS come recentemente modificati dall’art. 7, e. 8-bis, del D.L. 8.8.2013, n. 91), ma tutti i procedimenti di rilascio della licenza prevista da detti articoli, indipendentemente dalla capienza del locale o dell’impianto nel quale lo spettacolo o l’intrattenimento sono previsti.

A tale ultimo riguardo, ulteriori perplessità sono state rappresentate con riferimento all’affermazione regionale per cui la previsione legislativa di una SCIA in luogo della licenza cui si è appena fatto cenno, con riguardo agli eventi che si svolgono ‘entro le 24 ore del giorno di inizio’, rappresenterebbe ‘una discriminante temporale in contrasto con i principi generali di cui all’art. 19 della legge 77. 241/1990, articolo che contempla la SCIA quale istituto generale di semplificazione dei procedimenti amministrativi’ di derivazione comunitaria. Di conseguenza, gli arti. 68 e 69 dovrebbero essere disapplicati nella parte in cui, in violazione del diritto comunitario, subordinerebbero in via generale l’organizzazione di spettacoli pubblici al regime di licenza di polizia e solo in determinati casi alla SCIA,

A comprova di quanto riferito, sono state trasmesse copia di una nota in data 10 giugno 2014 (prot. n. 0047612/P — Class. 4-8), della Direzione Regionale in indirizzo per conoscenza ed una scheda tecnica tratta dal portale regionale SUAP relativa alla ‘Agibilità per teatri e luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o uguale a 200 persone – procedura semplificata’.

**

Tutto ciò premesso, quest’Ufficio ritiene di condividere pienamente, in relazione ad entrambi i punti, le riserve di codesta Questura sulla ricostruzione interpretativa appena riassunta, che presuppone una lettura radicale e non pienamente ancorata né al tenore testuale delle disposizioni. vigenti né ai principi generali pure richiamati dalla Direzione Regionale. Peraltro, la lettura proposta risulta a quest’Ufficio del tutto minoritaria nel, panorama interpretativo nazionale degli enti aventi competenze nel settore, né sì rinvengono disposizioni dello Statuto speciale della Regione Friuli V.G. sulle quali gli stessi orientamenti interpretativi potrebbero specificatamente fondarsi.

Oltre al profilo della stretta plausibilità giuridica delle interpretazioni riferite, le riserve attengono anche e soprattutto al piano sostanziale della loro idoneità ad assicurare livelli adeguati di sicurezza, intesa come safety, dei pubblici spettacoli in generale.

Con riguardo alla tesi riassunta sub a., l’orientamento regionale non pare persuasivo, innanzitutto, a mente del dato testuale della disposizione di cui all’art. 141, c. 2 del Reg. TULPS, che prevede la sostituzione, con una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all’albo, solo delle `verifiche’ e degli ‘accertamenti’ di cui al primo comma, usando, cioè, non casualmente, i medesimi termini che contraddistinguono i compiti affidati alle commissioni di vigilanza dalle lettere b), e) e d) di quel comma, ma non anche il parere, i controlli e le stesse `cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni’, rispettivamente previsti alle lettere a), b) ed e), che non possono considerarsi né ‘verifiche’ `accertamenti’.

D’altra parte, detta relazione tecnica deve soltanto attestare, come recita lo stesso comma 2 citato, ‘la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno’, ossia, in pratica la rispondenza alla Regola tecnica di prevenzione incendi peri locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo posta dal D.M. 19.8.1996 e, pertanto, essa non può ‘coprire’ le valutazioni di sicurezza di diversa natura che competono alle predette commissioni di vigilanza, ovviamente calibrate in relazione allo specifico impianto o spazio oggetto volta a volta del controllo, sicché lo stesso parere in alcuni casi potrà effettivamente limitarsi ad un riscontro di conformità del progetto a specifiche ed espresse regole tecniche, mentre in altri dovrà prendere in considerazione anche circostanze oggettive non strettamente codificate ma comunque influenti sulla safety del luogo o della struttura oggetto dell’esame.

Non può infatti dimenticarsi che alle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo compete il cennato potere, che la ricostruzione regionale cancellerebbe, di disporre eventuali prescrizioni e cautele a tutela della pubblica incolumità, in relazione allo specifico allestimento, alla sua collocazione, alle sue interrelazioni con altri spazi o strutture nonché all’afflusso prevedibile di pubblico.

Né infine può fondatamente negarsi la necessità di un parere tecnico complessivo delle predette commissioni, da rendere ovviamente sulla scorta dell’apposita relazione prodotta dagli organizzatori quando ammessa, che ne valuti e attesti, se non altro, la pertinenza, la congruità, la completezza e l’idoneità rispetto allo specifico evento in programma, ai fini di ogni eventuale successiva determinazione rimessa alle competenze dell’Ente locale.

Quanto alla tesi regionale riassunta sub b., essa condurrebbe alla conclusione per cui l’organizzazione di pubblici spettacoli, quale che siano i luoghi di svolgimento, gli allestimenti posti in atto e la partecipazione di pubblico prevista, non richiederebbe più alcuna delle licenze prescritte dal TULPS né la preventiva soggezione ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, essendo dette licenze da considerarsi ormai soppresse, poiché l’evento potrebbe in ogni caso essere avviato contemporaneamente alla presentazione di una SCIA presso il Comune interessato, che poi potrebbe/dovrebbe svolgere successivamente i controlli di competenza.

Al riguardo si osserva che, anche a ritenere non decisiva la espressa esclusione, dal campo di applicazione dell’art. 19 citato, degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, la tesi non appare convincente in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle CV.LPS e delle licenze cui sono propedeutici, contraddistinte da una evidente discrezionalità tecnica, come si è appena rilevato.

Infatti, la SCIA, proprio in virtù dell’art. 19 della L. n. 241/1990, ripetutamente citato dalla Direzione Regionale, sostituisce “ogni atto di autorizzazione, licenza, …”, con chiaro riferimento ad un titolo, comunque denominato, di natura autorizzatoria e quindi non può escludere i pareri preventivi delle CVLPS che non hanno, appunto, tale natura, inserendosi nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell’amministrazione comunale.

Inoltre, il presupposto per la sufficienza di una SCIA – sempre in virtù del citato art. 19 – è la natura strettamente vincolata dell’atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS, e le licenze di agibilità o di esercizio che ne conseguono, presuppongono l’esercizio della discrezionalità tecnica cui si è fatto cenno, commisurata a ciascuno specifico locale o impianto e con un contenuto, perciò, più ampio di un mero accertamento documentale del rispetto di un elenco definito di regole tecniche di sicurezza. Si tratta, cioè, di un riscontro da eseguirsi tenuto conto dello stato complessivo dei luoghi e degli impianti allestiti in rapporto al tipo di evento in programma e alle concrete condizioni e modalità di partecipazione del pubblico. A tale potere/dovere delle CVLPS si aggiunge quello di verificare l’attuazione delle prescrizioni eventualmente imposte.

Quanto al potere di disapplicazione di norme di legge statali o regionali incompatibili con i principi del diritto comunitario, cui la Regione fa riferimento, si osserva che esso compete all’Autorità giudiziaria e non a quella amministrativa e, comunque, esso presuppone un contrasto chiaro, palese, manifesto ed accertato, mentre non risulta che la normativa italiana in materia di pubblici spettacoli sia stata ritenuta confliggente con il Trattato né da alcun giudice nazionale né dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In ogni caso, è noto che — nei limiti più volte chiariti dalla medesima Corte di Giustizia – la materia dell’ordine e della sicurezza pubblica, in cui rientrano le previsioni del TULPS, è esclusa dall’armonizzazione comunitaria.

Sul piano sostanziale, anche a tacere di ogni riserva sul piano dell’interpretazione giuridica, sembra evidente che la lettura proposta dalla Direzione Regionale comporti oggettivamente un taglio drastico dei controlli sulla sicurezza dell’evento, affidata non più ad un sistema elfi verifiche pubbliche preventivi, bensì a meri controlli di tipo amministrativo/cartaceo (assumendo di fatto le verifiche tecniche ‘in loco’ carattere solo eventuale) nonché alla forza deterrente delle ordinarie sanzioni penali in caso di reati accertati.

Infatti, sotto il profilo della sicurezza sostanziale degli eventi, soprattutto in relazione a quelli di dimensioni medio-grandi, non sembra necessario argomentare diffusamente sull’incongruenza di consentirne l’avvio senza alcuna verifica preventiva di sicurezza. Né pare ‘necessario insistere sulla oggettiva, materiale difficoltà o impossibilità di eseguire sopralluoghi e controlli tecnici di sicurezza su eventi in corso di svolgimento, dunque con la presenza del pubblico, e magari richiedere ai responsabili modifiche organizzative e strutturali o imporre loro prescrizioni limitative che non potrebbero materialmente essere eseguite se non a conclusione dell’evento in atto o che potrebbero determinare variazioni rilevanti della programmazione già avviata.

In tal modo, lo snellimento procedurale cui l’applicazione generalizzata della SCIA sarebbe preordinato, applicato agli eventi di qualsiasi dimensione ed entità, sulla base – come si è detto – di una ricostruzione giuridica che non pare condivisibile, si tradurrebbe, di fatto, nella rinuncia a comprovate garanzie di sicurezza, rendendo puramente ipotetiche le possibilità di controllo effettivo, con il risultato di affidare la positiva conclusione della manifestazione alla spontanea responsabilità e alla competenza dell’organizzatore, ferma restando peraltro la responsabilità dell’Ente locale preposto al rilascio dei titoli di cui agli arti. 68, 69 e 80 del TULPS.

Pare, infine, doveroso precisare, con riguardo alle modifiche introdotte agli arti. 68 e 69 del TULPS dal Decreto Legge 8.8.2013, n. 91, in relazione agli spettacoli dal vivo di portata minore, che la previsione normativa — diversamente da quanto pare ritenere la predetta Direzione Regionale — ammette la SCIA in luogo della licenza non con riferimento agli spettacoli che si svolgono non oltre ‘le 24 ore’ del giorno d’inizio, bensì a quelli che si svolgono entro ‘le ore 24′ dello stesso giorno, cioè entro la mezzanotte.

Si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.,”

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

(Castrese De Rosa)

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Niente SCIA per le attività di spettacolo: serve la licenza e la Commissione di vigilanza

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scia spettacoloLa SCIA non può sostituire le verifiche della Commissione di vigilanza sui luoghi di spettacolo, quantomeno per eventi che superino le 24 ore. Lo chiarisce la nota del 21 maggio 2015 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, avente ad oggetto “Pubblici spettacoli – art. 68, 69 e 80 del Tulps ed applicabilità dell’istituto della Scia”.

Nella nota, che risponde ad un quesito della Regione Friuli Venezia Giulia, che suggeriva di poter sostituire il parere della CVLPS sul progetto, per locali o impianti fino a 200 persone, con asseverazione di parte, e di applicare l’istituto della Scia per tutti i procedimenti di rilascio della licenza di spettacolo prevista dagli artt. 68 e 69 TULPS, indipendentemente dalla capienza del locale o dell’impianto. Contestata anche la tesi secondo la quale per eventi fino a 200 persone non sarebbe da tenere in alcun conto il limite delle ore 24.00 ai fini della presentazione della Scia, secondo la nuova versione dell’articolo 69 TULPS. Dunque, niente segnalazione certificata di inizio attività, o Scia, per le autorizzazioni, o licenze, di locali e attività di spettacolo soggette all’agibilità di cui all’art. 80 TULPS.

Lo conferma anche il Consiglio di Stato (VI Sez. sentenza n. 3397 dell’ 8/07/2015) che sentenzia tra l’altro “Il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 80 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) presuppone poi la verifica della solidità e della sicurezza degli edifici e l’esistenza di uscite pienamente adatte allo sgombero, quindi, tale titolo autorizzatorio non può essere surrogato a mezzo di SCIA. “

Ecco il testo della nota ministeriale:

———————–

MINISTERO DELL’ INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Pubblici spettacoli — Articoli 68, 69 e 80 del TULPS ed applicabilità dell’istituto della SCIA

ALLA QUESTURA DI                                                                                UDINE

(Rif nota s. 17. del 4.22015)

  1. p.c._

ALLA REGIONE AUTONOMA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

  • Direzione Centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali TRIESTE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

  • Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Area Prevenzione Incendi                                                                                                               ROMA

ALLA PREFETTURA-UTG DI                                                                                                 UDINE

Si fa riferimento alla nota sopra richiamata, con la quale codesta Questura rappresenta che, nel corso dell’attività di controllo esperita nel territorio della provincia, sono emerse divergenze sull’interpretazione della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli tra gli orientamenti che riflettono le indicazioni ministeriali e quelli dei Comuni che, invece, recepirebbero le differenti indicazioni proposte dalla competente Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia.

In particolare, vengono rappresentate riserve sulle linee interpretative sostenute dalla Regione in merito:

  1. alla tesi per cui la relazione tecnica di cui al comma 2 dell’art. 141 Reg. TULPS, nel caso di locali o impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, sostituirebbe sia le verifiche e gli accertamenti tecnici che competono alle commissioni di vigilanza- sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi delle lettere b), c.) e d) del primo comma dello stesso articolo, sia il parere previsto dalla lettera a) dello stesso comma sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo;
  2. alla tesi per cui sarebbero da ritenere sottoposti a SCIA, atteso il carattere generale di tale istituto, non solo gli ‘eventi’ fino ad tui massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (ai quali fanno espresso riferimento gli 68 e 69 del TULPS come recentemente modificati dall’art. 7, e. 8-bis, del D.L. 8.8.2013, n. 91), ma tutti i procedimenti di rilascio della licenza prevista da detti articoli, indipendentemente dalla capienza del locale o dell’impianto nel quale lo spettacolo o l’intrattenimento sono previsti.

A tale ultimo riguardo, ulteriori perplessità sono state rappresentate con riferimento all’affermazione regionale per cui la previsione legislativa di una SCIA in luogo della licenza cui si è appena fatto cenno, con riguardo agli eventi che si svolgono ‘entro le 24 ore del giorno di inizio’, rappresenterebbe ‘una discriminante temporale in contrasto con i principi generali di cui all’art. 19 della legge 77. 241/1990, articolo che contempla la SCIA quale istituto generale di semplificazione dei procedimenti amministrativi’ di derivazione comunitaria. Di conseguenza, gli arti. 68 e 69 dovrebbero essere disapplicati nella parte in cui, in violazione del diritto comunitario, subordinerebbero in via generale l’organizzazione di spettacoli pubblici al regime di licenza di polizia e solo in determinati casi alla SCIA,

A comprova di quanto riferito, sono state trasmesse copia di una nota in data 10 giugno 2014 (prot. n. 0047612/P — Class. 4-8), della Direzione Regionale in indirizzo per conoscenza ed una scheda tecnica tratta dal portale regionale SUAP relativa alla ‘Agibilità per teatri e luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o uguale a 200 persone – procedura semplificata’.

**

Tutto ciò premesso, quest’Ufficio ritiene di condividere pienamente, in relazione ad entrambi i punti, le riserve di codesta Questura sulla ricostruzione interpretativa appena riassunta, che presuppone una lettura radicale e non pienamente ancorata né al tenore testuale delle disposizioni. vigenti né ai principi generali pure richiamati dalla Direzione Regionale. Peraltro, la lettura proposta risulta a quest’Ufficio del tutto minoritaria nel, panorama interpretativo nazionale degli enti aventi competenze nel settore, né sì rinvengono disposizioni dello Statuto speciale della Regione Friuli V.G. sulle quali gli stessi orientamenti interpretativi potrebbero specificatamente fondarsi.

Oltre al profilo della stretta plausibilità giuridica delle interpretazioni riferite, le riserve attengono anche e soprattutto al piano sostanziale della loro idoneità ad assicurare livelli adeguati di sicurezza, intesa come safety, dei pubblici spettacoli in generale.

Con riguardo alla tesi riassunta sub a., l’orientamento regionale non pare persuasivo, innanzitutto, a mente del dato testuale della disposizione di cui all’art. 141, c. 2 del Reg. TULPS, che prevede la sostituzione, con una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all’albo, solo delle `verifiche’ e degli ‘accertamenti’ di cui al primo comma, usando, cioè, non casualmente, i medesimi termini che contraddistinguono i compiti affidati alle commissioni di vigilanza dalle lettere b), e) e d) di quel comma, ma non anche il parere, i controlli e le stesse `cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni’, rispettivamente previsti alle lettere a), b) ed e), che non possono considerarsi né ‘verifiche’ `accertamenti’.

D’altra parte, detta relazione tecnica deve soltanto attestare, come recita lo stesso comma 2 citato, ‘la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno’, ossia, in pratica la rispondenza alla Regola tecnica di prevenzione incendi peri locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo posta dal D.M. 19.8.1996 e, pertanto, essa non può ‘coprire’ le valutazioni di sicurezza di diversa natura che competono alle predette commissioni di vigilanza, ovviamente calibrate in relazione allo specifico impianto o spazio oggetto volta a volta del controllo, sicché lo stesso parere in alcuni casi potrà effettivamente limitarsi ad un riscontro di conformità del progetto a specifiche ed espresse regole tecniche, mentre in altri dovrà prendere in considerazione anche circostanze oggettive non strettamente codificate ma comunque influenti sulla safety del luogo o della struttura oggetto dell’esame.

Non può infatti dimenticarsi che alle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo compete il cennato potere, che la ricostruzione regionale cancellerebbe, di disporre eventuali prescrizioni e cautele a tutela della pubblica incolumità, in relazione allo specifico allestimento, alla sua collocazione, alle sue interrelazioni con altri spazi o strutture nonché all’afflusso prevedibile di pubblico.

Né infine può fondatamente negarsi la necessità di un parere tecnico complessivo delle predette commissioni, da rendere ovviamente sulla scorta dell’apposita relazione prodotta dagli organizzatori quando ammessa, che ne valuti e attesti, se non altro, la pertinenza, la congruità, la completezza e l’idoneità rispetto allo specifico evento in programma, ai fini di ogni eventuale successiva determinazione rimessa alle competenze dell’Ente locale.

Quanto alla tesi regionale riassunta sub b., essa condurrebbe alla conclusione per cui l’organizzazione di pubblici spettacoli, quale che siano i luoghi di svolgimento, gli allestimenti posti in atto e la partecipazione di pubblico prevista, non richiederebbe più alcuna delle licenze prescritte dal TULPS né la preventiva soggezione ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, essendo dette licenze da considerarsi ormai soppresse, poiché l’evento potrebbe in ogni caso essere avviato contemporaneamente alla presentazione di una SCIA presso il Comune interessato, che poi potrebbe/dovrebbe svolgere successivamente i controlli di competenza.

Al riguardo si osserva che, anche a ritenere non decisiva la espressa esclusione, dal campo di applicazione dell’art. 19 citato, degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, la tesi non appare convincente in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle CV.LPS e delle licenze cui sono propedeutici, contraddistinte da una evidente discrezionalità tecnica, come si è appena rilevato.

Infatti, la SCIA, proprio in virtù dell’art. 19 della L. n. 241/1990, ripetutamente citato dalla Direzione Regionale, sostituisce “ogni atto di autorizzazione, licenza, …”, con chiaro riferimento ad un titolo, comunque denominato, di natura autorizzatoria e quindi non può escludere i pareri preventivi delle CVLPS che non hanno, appunto, tale natura, inserendosi nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell’amministrazione comunale.

Inoltre, il presupposto per la sufficienza di una SCIA – sempre in virtù del citato art. 19 – è la natura strettamente vincolata dell’atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS, e le licenze di agibilità o di esercizio che ne conseguono, presuppongono l’esercizio della discrezionalità tecnica cui si è fatto cenno, commisurata a ciascuno specifico locale o impianto e con un contenuto, perciò, più ampio di un mero accertamento documentale del rispetto di un elenco definito di regole tecniche di sicurezza. Si tratta, cioè, di un riscontro da eseguirsi tenuto conto dello stato complessivo dei luoghi e degli impianti allestiti in rapporto al tipo di evento in programma e alle concrete condizioni e modalità di partecipazione del pubblico. A tale potere/dovere delle CVLPS si aggiunge quello di verificare l’attuazione delle prescrizioni eventualmente imposte.

Quanto al potere di disapplicazione di norme di legge statali o regionali incompatibili con i principi del diritto comunitario, cui la Regione fa riferimento, si osserva che esso compete all’Autorità giudiziaria e non a quella amministrativa e, comunque, esso presuppone un contrasto chiaro, palese, manifesto ed accertato, mentre non risulta che la normativa italiana in materia di pubblici spettacoli sia stata ritenuta confliggente con il Trattato né da alcun giudice nazionale né dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In ogni caso, è noto che — nei limiti più volte chiariti dalla medesima Corte di Giustizia – la materia dell’ordine e della sicurezza pubblica, in cui rientrano le previsioni del TULPS, è esclusa dall’armonizzazione comunitaria.

Sul piano sostanziale, anche a tacere di ogni riserva sul piano dell’interpretazione giuridica, sembra evidente che la lettura proposta dalla Direzione Regionale comporti oggettivamente un taglio drastico dei controlli sulla sicurezza dell’evento, affidata non più ad un sistema elfi verifiche pubbliche preventivi, bensì a meri controlli di tipo amministrativo/cartaceo (assumendo di fatto le verifiche tecniche ‘in loco’ carattere solo eventuale) nonché alla forza deterrente delle ordinarie sanzioni penali in caso di reati accertati.

Infatti, sotto il profilo della sicurezza sostanziale degli eventi, soprattutto in relazione a quelli di dimensioni medio-grandi, non sembra necessario argomentare diffusamente sull’incongruenza di consentirne l’avvio senza alcuna verifica preventiva di sicurezza. Né pare ‘necessario insistere sulla oggettiva, materiale difficoltà o impossibilità di eseguire sopralluoghi e controlli tecnici di sicurezza su eventi in corso di svolgimento, dunque con la presenza del pubblico, e magari richiedere ai responsabili modifiche organizzative e strutturali o imporre loro prescrizioni limitative che non potrebbero materialmente essere eseguite se non a conclusione dell’evento in atto o che potrebbero determinare variazioni rilevanti della programmazione già avviata.

In tal modo, lo snellimento procedurale cui l’applicazione generalizzata della SCIA sarebbe preordinato, applicato agli eventi di qualsiasi dimensione ed entità, sulla base – come si è detto – di una ricostruzione giuridica che non pare condivisibile, si tradurrebbe, di fatto, nella rinuncia a comprovate garanzie di sicurezza, rendendo puramente ipotetiche le possibilità di controllo effettivo, con il risultato di affidare la positiva conclusione della manifestazione alla spontanea responsabilità e alla competenza dell’organizzatore, ferma restando peraltro la responsabilità dell’Ente locale preposto al rilascio dei titoli di cui agli arti. 68, 69 e 80 del TULPS.

Pare, infine, doveroso precisare, con riguardo alle modifiche introdotte agli arti. 68 e 69 del TULPS dal Decreto Legge 8.8.2013, n. 91, in relazione agli spettacoli dal vivo di portata minore, che la previsione normativa — diversamente da quanto pare ritenere la predetta Direzione Regionale — ammette la SCIA in luogo della licenza non con riferimento agli spettacoli che si svolgono non oltre ‘le 24 ore’ del giorno d’inizio, bensì a quelli che si svolgono entro ‘le ore 24′ dello stesso giorno, cioè entro la mezzanotte.

Si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.,”

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

(Castrese De Rosa)

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Niente SCIA per le attività di spettacolo: serve la CPVLPS

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Niente SCIA per le attività di spettacolo: serve la CPVLPS
Un Blog sui Parchi Divertimento

scia spettacoloLa SCIA non può sostituire le verifiche della Commissione di vigilanza sui luoghi di spettacolo. Lo chiarisce la nota del 21 maggio 2015 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, avente ad oggetto “Pubblici spettacoli – art. 68, 69 e 80 del Tulps ed applicabilità dell’istituto della Scia”.

Nella nota, che risponde ad un quesito della Regione Friuli Venezia Giulia, che suggeriva di poter sostituire il parere della CVLPS sul progetto, per locali o impianti fino a 200 persone, con asseverazione di parte, e di applicare l’istituto della Scia per tutti i procedimenti di rilascio della licenza di spettacolo prevista dagli artt. 68 e 69 TULPS, indipendentemente dalla capienza del locale o dell’impianto. Contestata anche la tesi secondo la quale per eventi fino a 200 persone non sarebbe da tenere in alcun conto il limite delle ore 24.00 ai fini della presentazione della Scia, secondo la nuova versione dell’articolo 69 TULPS. Dunque, niente segnalazione certificata di inizio attività, o Scia, per i locali e le attività di spettacolo soggette all’agibilità di cui all’art. 80 TULPS.

Lo conferma anche il Consiglio di Stato (VI Sez. sentenza n. 3397 dell’ 8/07/2015) che sentenzia tra l’altro “Il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 80 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) presuppone poi la verifica della solidità e della sicurezza degli edifici e l’esistenza di uscite pienamente adatte allo sgombero, quindi, tale titolo autorizzatorio non può essere surrogato a mezzo di SCIA. “

Ecco il testo della nota ministeriale:

———————–

MINISTERO DELL’ INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Pubblici spettacoli — Articoli 68, 69 e 80 del TULPS ed applicabilità dell’istituto della SCIA

ALLA QUESTURA DI                                                                                UDINE

(Rif nota s. 17. del 4.22015)

  1. p.c._

ALLA REGIONE AUTONOMA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

  • Direzione Centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali TRIESTE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

  • Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Area Prevenzione Incendi                                                                                                               ROMA

ALLA PREFETTURA-UTG DI                                                                                                 UDINE

Si fa riferimento alla nota sopra richiamata, con la quale codesta Questura rappresenta che, nel corso dell’attività di controllo esperita nel territorio della provincia, sono emerse divergenze sull’interpretazione della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli tra gli orientamenti che riflettono le indicazioni ministeriali e quelli dei Comuni che, invece, recepirebbero le differenti indicazioni proposte dalla competente Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia.

In particolare, vengono rappresentate riserve sulle linee interpretative sostenute dalla Regione in merito:

  1. alla tesi per cui la relazione tecnica di cui al comma 2 dell’art. 141 Reg. TULPS, nel caso di locali o impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, sostituirebbe sia le verifiche e gli accertamenti tecnici che competono alle commissioni di vigilanza- sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi delle lettere b), c.) e d) del primo comma dello stesso articolo, sia il parere previsto dalla lettera a) dello stesso comma sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo;
  2. alla tesi per cui sarebbero da ritenere sottoposti a SCIA, atteso il carattere generale di tale istituto, non solo gli ‘eventi’ fino ad tui massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (ai quali fanno espresso riferimento gli 68 e 69 del TULPS come recentemente modificati dall’art. 7, e. 8-bis, del D.L. 8.8.2013, n. 91), ma tutti i procedimenti di rilascio della licenza prevista da detti articoli, indipendentemente dalla capienza del locale o dell’impianto nel quale lo spettacolo o l’intrattenimento sono previsti.

A tale ultimo riguardo, ulteriori perplessità sono state rappresentate con riferimento all’affermazione regionale per cui la previsione legislativa di una SCIA in luogo della licenza cui si è appena fatto cenno, con riguardo agli eventi che si svolgono ‘entro le 24 ore del giorno di inizio’, rappresenterebbe ‘una discriminante temporale in contrasto con i principi generali di cui all’art. 19 della legge 77. 241/1990, articolo che contempla la SCIA quale istituto generale di semplificazione dei procedimenti amministrativi’ di derivazione comunitaria. Di conseguenza, gli arti. 68 e 69 dovrebbero essere disapplicati nella parte in cui, in violazione del diritto comunitario, subordinerebbero in via generale l’organizzazione di spettacoli pubblici al regime di licenza di polizia e solo in determinati casi alla SCIA,

A comprova di quanto riferito, sono state trasmesse copia di una nota in data 10 giugno 2014 (prot. n. 0047612/P — Class. 4-8), della Direzione Regionale in indirizzo per conoscenza ed una scheda tecnica tratta dal portale regionale SUAP relativa alla ‘Agibilità per teatri e luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o uguale a 200 persone – procedura semplificata’.

**

Tutto ciò premesso, quest’Ufficio ritiene di condividere pienamente, in relazione ad entrambi i punti, le riserve di codesta Questura sulla ricostruzione interpretativa appena riassunta, che presuppone una lettura radicale e non pienamente ancorata né al tenore testuale delle disposizioni. vigenti né ai principi generali pure richiamati dalla Direzione Regionale. Peraltro, la lettura proposta risulta a quest’Ufficio del tutto minoritaria nel, panorama interpretativo nazionale degli enti aventi competenze nel settore, né sì rinvengono disposizioni dello Statuto speciale della Regione Friuli V.G. sulle quali gli stessi orientamenti interpretativi potrebbero specificatamente fondarsi.

Oltre al profilo della stretta plausibilità giuridica delle interpretazioni riferite, le riserve attengono anche e soprattutto al piano sostanziale della loro idoneità ad assicurare livelli adeguati di sicurezza, intesa come safety, dei pubblici spettacoli in generale.

Con riguardo alla tesi riassunta sub a., l’orientamento regionale non pare persuasivo, innanzitutto, a mente del dato testuale della disposizione di cui all’art. 141, c. 2 del Reg. TULPS, che prevede la sostituzione, con una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all’albo, solo delle `verifiche’ e degli ‘accertamenti’ di cui al primo comma, usando, cioè, non casualmente, i medesimi termini che contraddistinguono i compiti affidati alle commissioni di vigilanza dalle lettere b), e) e d) di quel comma, ma non anche il parere, i controlli e le stesse `cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni’, rispettivamente previsti alle lettere a), b) ed e), che non possono considerarsi né ‘verifiche’ `accertamenti’.

D’altra parte, detta relazione tecnica deve soltanto attestare, come recita lo stesso comma 2 citato, ‘la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno’, ossia, in pratica la rispondenza alla Regola tecnica di prevenzione incendi peri locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo posta dal D.M. 19.8.1996 e, pertanto, essa non può ‘coprire’ le valutazioni di sicurezza di diversa natura che competono alle predette commissioni di vigilanza, ovviamente calibrate in relazione allo specifico impianto o spazio oggetto volta a volta del controllo, sicché lo stesso parere in alcuni casi potrà effettivamente limitarsi ad un riscontro di conformità del progetto a specifiche ed espresse regole tecniche, mentre in altri dovrà prendere in considerazione anche circostanze oggettive non strettamente codificate ma comunque influenti sulla safety del luogo o della struttura oggetto dell’esame.

Non può infatti dimenticarsi che alle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo compete il cennato potere, che la ricostruzione regionale cancellerebbe, di disporre eventuali prescrizioni e cautele a tutela della pubblica incolumità, in relazione allo specifico allestimento, alla sua collocazione, alle sue interrelazioni con altri spazi o strutture nonché all’afflusso prevedibile di pubblico.

Né infine può fondatamente negarsi la necessità di un parere tecnico complessivo delle predette commissioni, da rendere ovviamente sulla scorta dell’apposita relazione prodotta dagli organizzatori quando ammessa, che ne valuti e attesti, se non altro, la pertinenza, la congruità, la completezza e l’idoneità rispetto allo specifico evento in programma, ai fini di ogni eventuale successiva determinazione rimessa alle competenze dell’Ente locale.

Quanto alla tesi regionale riassunta sub b., essa condurrebbe alla conclusione per cui l’organizzazione di pubblici spettacoli, quale che siano i luoghi di svolgimento, gli allestimenti posti in atto e la partecipazione di pubblico prevista, non richiederebbe più alcuna delle licenze prescritte dal TULPS né la preventiva soggezione ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, essendo dette licenze da considerarsi ormai soppresse, poiché l’evento potrebbe in ogni caso essere avviato contemporaneamente alla presentazione di una SCIA presso il Comune interessato, che poi potrebbe/dovrebbe svolgere successivamente i controlli di competenza.

Al riguardo si osserva che, anche a ritenere non decisiva la espressa esclusione, dal campo di applicazione dell’art. 19 citato, degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, la tesi non appare convincente in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle CV.LPS e delle licenze cui sono propedeutici, contraddistinte da una evidente discrezionalità tecnica, come si è appena rilevato.

Infatti, la SCIA, proprio in virtù dell’art. 19 della L. n. 241/1990, ripetutamente citato dalla Direzione Regionale, sostituisce “ogni atto di autorizzazione, licenza, …”, con chiaro riferimento ad un titolo, comunque denominato, di natura autorizzatoria e quindi non può escludere i pareri preventivi delle CVLPS che non hanno, appunto, tale natura, inserendosi nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell’amministrazione comunale.

Inoltre, il presupposto per la sufficienza di una SCIA – sempre in virtù del citato art. 19 – è la natura strettamente vincolata dell’atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS, e le licenze di agibilità o di esercizio che ne conseguono, presuppongono l’esercizio della discrezionalità tecnica cui si è fatto cenno, commisurata a ciascuno specifico locale o impianto e con un contenuto, perciò, più ampio di un mero accertamento documentale del rispetto di un elenco definito di regole tecniche di sicurezza. Si tratta, cioè, di un riscontro da eseguirsi tenuto conto dello stato complessivo dei luoghi e degli impianti allestiti in rapporto al tipo di evento in programma e alle concrete condizioni e modalità di partecipazione del pubblico. A tale potere/dovere delle CVLPS si aggiunge quello di verificare l’attuazione delle prescrizioni eventualmente imposte.

Quanto al potere di disapplicazione di norme di legge statali o regionali incompatibili con i principi del diritto comunitario, cui la Regione fa riferimento, si osserva che esso compete all’Autorità giudiziaria e non a quella amministrativa e, comunque, esso presuppone un contrasto chiaro, palese, manifesto ed accertato, mentre non risulta che la normativa italiana in materia di pubblici spettacoli sia stata ritenuta confliggente con il Trattato né da alcun giudice nazionale né dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In ogni caso, è noto che — nei limiti più volte chiariti dalla medesima Corte di Giustizia – la materia dell’ordine e della sicurezza pubblica, in cui rientrano le previsioni del TULPS, è esclusa dall’armonizzazione comunitaria.

Sul piano sostanziale, anche a tacere di ogni riserva sul piano dell’interpretazione giuridica, sembra evidente che la lettura proposta dalla Direzione Regionale comporti oggettivamente un taglio drastico dei controlli sulla sicurezza dell’evento, affidata non più ad un sistema elfi verifiche pubbliche preventivi, bensì a meri controlli di tipo amministrativo/cartaceo (assumendo di fatto le verifiche tecniche ‘in loco’ carattere solo eventuale) nonché alla forza deterrente delle ordinarie sanzioni penali in caso di reati accertati.

Infatti, sotto il profilo della sicurezza sostanziale degli eventi, soprattutto in relazione a quelli di dimensioni medio-grandi, non sembra necessario argomentare diffusamente sull’incongruenza di consentirne l’avvio senza alcuna verifica preventiva di sicurezza. Né pare ‘necessario insistere sulla oggettiva, materiale difficoltà o impossibilità di eseguire sopralluoghi e controlli tecnici di sicurezza su eventi in corso di svolgimento, dunque con la presenza del pubblico, e magari richiedere ai responsabili modifiche organizzative e strutturali o imporre loro prescrizioni limitative che non potrebbero materialmente essere eseguite se non a conclusione dell’evento in atto o che potrebbero determinare variazioni rilevanti della programmazione già avviata.

In tal modo, lo snellimento procedurale cui l’applicazione generalizzata della SCIA sarebbe preordinato, applicato agli eventi di qualsiasi dimensione ed entità, sulla base – come si è detto – di una ricostruzione giuridica che non pare condivisibile, si tradurrebbe, di fatto, nella rinuncia a comprovate garanzie di sicurezza, rendendo puramente ipotetiche le possibilità di controllo effettivo, con il risultato di affidare la positiva conclusione della manifestazione alla spontanea responsabilità e alla competenza dell’organizzatore, ferma restando peraltro la responsabilità dell’Ente locale preposto al rilascio dei titoli di cui agli arti. 68, 69 e 80 del TULPS.

Pare, infine, doveroso precisare, con riguardo alle modifiche introdotte agli arti. 68 e 69 del TULPS dal Decreto Legge 8.8.2013, n. 91, in relazione agli spettacoli dal vivo di portata minore, che la previsione normativa — diversamente da quanto pare ritenere la predetta Direzione Regionale — ammette la SCIA in luogo della licenza non con riferimento agli spettacoli che si svolgono non oltre ‘le 24 ore’ del giorno d’inizio, bensì a quelli che si svolgono entro ‘le ore 24′ dello stesso giorno, cioè entro la mezzanotte.

Si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.,”

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

(Castrese De Rosa)

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Niente SCIA per le attività di spettacolo: serve la CPVLPS
Un Blog sui Parchi Divertimento

scia spettacoloLa SCIA non può sostituire le verifiche della Commissione di vigilanza sui luoghi di spettacolo. Lo chiarisce la nota del 21 maggio 2015 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, avente ad oggetto “Pubblici spettacoli – art. 68, 69 e 80 del Tulps ed applicabilità dell’istituto della Scia”.

Nella nota, che risponde ad un quesito della Regione Friuli Venezia Giulia, che suggeriva di poter sostituire il parere della CVLPS sul progetto, per locali o impianti fino a 200 persone, con asseverazione di parte, e di applicare l’istituto della Scia per tutti i procedimenti di rilascio della licenza di spettacolo prevista dagli artt. 68 e 69 TULPS, indipendentemente dalla capienza del locale o dell’impianto. Contestata anche la tesi secondo la quale per eventi fino a 200 persone non sarebbe da tenere in alcun conto il limite delle ore 24.00 ai fini della presentazione della Scia, secondo la nuova versione dell’articolo 69 TULPS. Dunque, niente segnalazione certificata di inizio attività, o Scia, per i locali e le attività di spettacolo soggette all’agibilità di cui all’art. 80 TULPS.

Lo conferma anche il Consiglio di Stato (VI Sez. sentenza n. 3397 dell’ 8/07/2015) che sentenzia tra l’altro “Il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 80 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) presuppone poi la verifica della solidità e della sicurezza degli edifici e l’esistenza di uscite pienamente adatte allo sgombero, quindi, tale titolo autorizzatorio non può essere surrogato a mezzo di SCIA. “

Ecco il testo della nota ministeriale:

———————–

MINISTERO DELL’ INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Pubblici spettacoli — Articoli 68, 69 e 80 del TULPS ed applicabilità dell’istituto della SCIA

ALLA QUESTURA DI                                                                                UDINE

(Rif nota s. 17. del 4.22015)

  1. p.c._

ALLA REGIONE AUTONOMA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

  • Direzione Centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali TRIESTE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

  • Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Area Prevenzione Incendi                                                                                                               ROMA

ALLA PREFETTURA-UTG DI                                                                                                 UDINE

Si fa riferimento alla nota sopra richiamata, con la quale codesta Questura rappresenta che, nel corso dell’attività di controllo esperita nel territorio della provincia, sono emerse divergenze sull’interpretazione della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli tra gli orientamenti che riflettono le indicazioni ministeriali e quelli dei Comuni che, invece, recepirebbero le differenti indicazioni proposte dalla competente Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia.

In particolare, vengono rappresentate riserve sulle linee interpretative sostenute dalla Regione in merito:

  1. alla tesi per cui la relazione tecnica di cui al comma 2 dell’art. 141 Reg. TULPS, nel caso di locali o impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, sostituirebbe sia le verifiche e gli accertamenti tecnici che competono alle commissioni di vigilanza- sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi delle lettere b), c.) e d) del primo comma dello stesso articolo, sia il parere previsto dalla lettera a) dello stesso comma sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo;
  2. alla tesi per cui sarebbero da ritenere sottoposti a SCIA, atteso il carattere generale di tale istituto, non solo gli ‘eventi’ fino ad tui massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (ai quali fanno espresso riferimento gli 68 e 69 del TULPS come recentemente modificati dall’art. 7, e. 8-bis, del D.L. 8.8.2013, n. 91), ma tutti i procedimenti di rilascio della licenza prevista da detti articoli, indipendentemente dalla capienza del locale o dell’impianto nel quale lo spettacolo o l’intrattenimento sono previsti.

A tale ultimo riguardo, ulteriori perplessità sono state rappresentate con riferimento all’affermazione regionale per cui la previsione legislativa di una SCIA in luogo della licenza cui si è appena fatto cenno, con riguardo agli eventi che si svolgono ‘entro le 24 ore del giorno di inizio’, rappresenterebbe ‘una discriminante temporale in contrasto con i principi generali di cui all’art. 19 della legge 77. 241/1990, articolo che contempla la SCIA quale istituto generale di semplificazione dei procedimenti amministrativi’ di derivazione comunitaria. Di conseguenza, gli arti. 68 e 69 dovrebbero essere disapplicati nella parte in cui, in violazione del diritto comunitario, subordinerebbero in via generale l’organizzazione di spettacoli pubblici al regime di licenza di polizia e solo in determinati casi alla SCIA,

A comprova di quanto riferito, sono state trasmesse copia di una nota in data 10 giugno 2014 (prot. n. 0047612/P — Class. 4-8), della Direzione Regionale in indirizzo per conoscenza ed una scheda tecnica tratta dal portale regionale SUAP relativa alla ‘Agibilità per teatri e luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o uguale a 200 persone – procedura semplificata’.

**

Tutto ciò premesso, quest’Ufficio ritiene di condividere pienamente, in relazione ad entrambi i punti, le riserve di codesta Questura sulla ricostruzione interpretativa appena riassunta, che presuppone una lettura radicale e non pienamente ancorata né al tenore testuale delle disposizioni. vigenti né ai principi generali pure richiamati dalla Direzione Regionale. Peraltro, la lettura proposta risulta a quest’Ufficio del tutto minoritaria nel, panorama interpretativo nazionale degli enti aventi competenze nel settore, né sì rinvengono disposizioni dello Statuto speciale della Regione Friuli V.G. sulle quali gli stessi orientamenti interpretativi potrebbero specificatamente fondarsi.

Oltre al profilo della stretta plausibilità giuridica delle interpretazioni riferite, le riserve attengono anche e soprattutto al piano sostanziale della loro idoneità ad assicurare livelli adeguati di sicurezza, intesa come safety, dei pubblici spettacoli in generale.

Con riguardo alla tesi riassunta sub a., l’orientamento regionale non pare persuasivo, innanzitutto, a mente del dato testuale della disposizione di cui all’art. 141, c. 2 del Reg. TULPS, che prevede la sostituzione, con una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all’albo, solo delle `verifiche’ e degli ‘accertamenti’ di cui al primo comma, usando, cioè, non casualmente, i medesimi termini che contraddistinguono i compiti affidati alle commissioni di vigilanza dalle lettere b), e) e d) di quel comma, ma non anche il parere, i controlli e le stesse `cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni’, rispettivamente previsti alle lettere a), b) ed e), che non possono considerarsi né ‘verifiche’ `accertamenti’.

D’altra parte, detta relazione tecnica deve soltanto attestare, come recita lo stesso comma 2 citato, ‘la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno’, ossia, in pratica la rispondenza alla Regola tecnica di prevenzione incendi peri locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo posta dal D.M. 19.8.1996 e, pertanto, essa non può ‘coprire’ le valutazioni di sicurezza di diversa natura che competono alle predette commissioni di vigilanza, ovviamente calibrate in relazione allo specifico impianto o spazio oggetto volta a volta del controllo, sicché lo stesso parere in alcuni casi potrà effettivamente limitarsi ad un riscontro di conformità del progetto a specifiche ed espresse regole tecniche, mentre in altri dovrà prendere in considerazione anche circostanze oggettive non strettamente codificate ma comunque influenti sulla safety del luogo o della struttura oggetto dell’esame.

Non può infatti dimenticarsi che alle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo compete il cennato potere, che la ricostruzione regionale cancellerebbe, di disporre eventuali prescrizioni e cautele a tutela della pubblica incolumità, in relazione allo specifico allestimento, alla sua collocazione, alle sue interrelazioni con altri spazi o strutture nonché all’afflusso prevedibile di pubblico.

Né infine può fondatamente negarsi la necessità di un parere tecnico complessivo delle predette commissioni, da rendere ovviamente sulla scorta dell’apposita relazione prodotta dagli organizzatori quando ammessa, che ne valuti e attesti, se non altro, la pertinenza, la congruità, la completezza e l’idoneità rispetto allo specifico evento in programma, ai fini di ogni eventuale successiva determinazione rimessa alle competenze dell’Ente locale.

Quanto alla tesi regionale riassunta sub b., essa condurrebbe alla conclusione per cui l’organizzazione di pubblici spettacoli, quale che siano i luoghi di svolgimento, gli allestimenti posti in atto e la partecipazione di pubblico prevista, non richiederebbe più alcuna delle licenze prescritte dal TULPS né la preventiva soggezione ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, essendo dette licenze da considerarsi ormai soppresse, poiché l’evento potrebbe in ogni caso essere avviato contemporaneamente alla presentazione di una SCIA presso il Comune interessato, che poi potrebbe/dovrebbe svolgere successivamente i controlli di competenza.

Al riguardo si osserva che, anche a ritenere non decisiva la espressa esclusione, dal campo di applicazione dell’art. 19 citato, degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, la tesi non appare convincente in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle CV.LPS e delle licenze cui sono propedeutici, contraddistinte da una evidente discrezionalità tecnica, come si è appena rilevato.

Infatti, la SCIA, proprio in virtù dell’art. 19 della L. n. 241/1990, ripetutamente citato dalla Direzione Regionale, sostituisce “ogni atto di autorizzazione, licenza, …”, con chiaro riferimento ad un titolo, comunque denominato, di natura autorizzatoria e quindi non può escludere i pareri preventivi delle CVLPS che non hanno, appunto, tale natura, inserendosi nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell’amministrazione comunale.

Inoltre, il presupposto per la sufficienza di una SCIA – sempre in virtù del citato art. 19 – è la natura strettamente vincolata dell’atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS, e le licenze di agibilità o di esercizio che ne conseguono, presuppongono l’esercizio della discrezionalità tecnica cui si è fatto cenno, commisurata a ciascuno specifico locale o impianto e con un contenuto, perciò, più ampio di un mero accertamento documentale del rispetto di un elenco definito di regole tecniche di sicurezza. Si tratta, cioè, di un riscontro da eseguirsi tenuto conto dello stato complessivo dei luoghi e degli impianti allestiti in rapporto al tipo di evento in programma e alle concrete condizioni e modalità di partecipazione del pubblico. A tale potere/dovere delle CVLPS si aggiunge quello di verificare l’attuazione delle prescrizioni eventualmente imposte.

Quanto al potere di disapplicazione di norme di legge statali o regionali incompatibili con i principi del diritto comunitario, cui la Regione fa riferimento, si osserva che esso compete all’Autorità giudiziaria e non a quella amministrativa e, comunque, esso presuppone un contrasto chiaro, palese, manifesto ed accertato, mentre non risulta che la normativa italiana in materia di pubblici spettacoli sia stata ritenuta confliggente con il Trattato né da alcun giudice nazionale né dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In ogni caso, è noto che — nei limiti più volte chiariti dalla medesima Corte di Giustizia – la materia dell’ordine e della sicurezza pubblica, in cui rientrano le previsioni del TULPS, è esclusa dall’armonizzazione comunitaria.

Sul piano sostanziale, anche a tacere di ogni riserva sul piano dell’interpretazione giuridica, sembra evidente che la lettura proposta dalla Direzione Regionale comporti oggettivamente un taglio drastico dei controlli sulla sicurezza dell’evento, affidata non più ad un sistema elfi verifiche pubbliche preventivi, bensì a meri controlli di tipo amministrativo/cartaceo (assumendo di fatto le verifiche tecniche ‘in loco’ carattere solo eventuale) nonché alla forza deterrente delle ordinarie sanzioni penali in caso di reati accertati.

Infatti, sotto il profilo della sicurezza sostanziale degli eventi, soprattutto in relazione a quelli di dimensioni medio-grandi, non sembra necessario argomentare diffusamente sull’incongruenza di consentirne l’avvio senza alcuna verifica preventiva di sicurezza. Né pare ‘necessario insistere sulla oggettiva, materiale difficoltà o impossibilità di eseguire sopralluoghi e controlli tecnici di sicurezza su eventi in corso di svolgimento, dunque con la presenza del pubblico, e magari richiedere ai responsabili modifiche organizzative e strutturali o imporre loro prescrizioni limitative che non potrebbero materialmente essere eseguite se non a conclusione dell’evento in atto o che potrebbero determinare variazioni rilevanti della programmazione già avviata.

In tal modo, lo snellimento procedurale cui l’applicazione generalizzata della SCIA sarebbe preordinato, applicato agli eventi di qualsiasi dimensione ed entità, sulla base – come si è detto – di una ricostruzione giuridica che non pare condivisibile, si tradurrebbe, di fatto, nella rinuncia a comprovate garanzie di sicurezza, rendendo puramente ipotetiche le possibilità di controllo effettivo, con il risultato di affidare la positiva conclusione della manifestazione alla spontanea responsabilità e alla competenza dell’organizzatore, ferma restando peraltro la responsabilità dell’Ente locale preposto al rilascio dei titoli di cui agli arti. 68, 69 e 80 del TULPS.

Pare, infine, doveroso precisare, con riguardo alle modifiche introdotte agli arti. 68 e 69 del TULPS dal Decreto Legge 8.8.2013, n. 91, in relazione agli spettacoli dal vivo di portata minore, che la previsione normativa — diversamente da quanto pare ritenere la predetta Direzione Regionale — ammette la SCIA in luogo della licenza non con riferimento agli spettacoli che si svolgono non oltre ‘le 24 ore’ del giorno d’inizio, bensì a quelli che si svolgono entro ‘le ore 24′ dello stesso giorno, cioè entro la mezzanotte.

Si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.,”

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

(Castrese De Rosa)

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Gardaland: il 18 luglio si festeggia il Compleanno del parco

Comunicato Stampa Gardaland:

Il 19 luglio Gardaland compie 40 anni. E la festa comincia già dal giorno precedente: sabato 18 luglio, infatti, un’apertura straordinaria del Parco fino alle 3 di notte coinvolgerà grandi e piccoli con musica, parate e show all’insegna dei 4 decenni attraverso i quali il Parco è cresciuto diventando uno dei più importanti nel panorama europeo. Con lo scoccare della mezzanotte il Parco sarà illuminato a festa grazie agli scenografici fuochi pirotecnici realizzati per l’occasione.

Fin dalle prime ore del mattino, tutti gli Ospiti riceveranno coccarde commemorative da appuntare sugli abiti per far si che, sin da subito, si respiri l’atmosfera dell’evento. I festeggiamenti veri e propri, però, inizieranno alle 18.30 con la divertente e colorata Anniversary Parade composta da tutto lo staff artistico del Parco e da oltre 170 figuranti che, attraverso i loro costumi, faranno rivivere le diverse epoche di Gardaland. La Parata invaderà le vie del Parco e arriverà fino al cuore di Gardaland – piazza Valle dei Re – dove sarà allestita una gigantesca torta da record di 8 metri di altezza e 12 di diametro! Una torta davvero straordinaria, “vestita” con oltre 40.000 coloratissimi palloncini. E poiché la torta di un Parco Divertimenti deve essere assolutamente speciale e unica, eccola trasformarsi … in un originalissimo palcoscenico dal quale partiranno spettacoli indimenticabili! Alle 19.00 circa, con l’arrivo della Parata in piazza Valle dei Re, i palloncini saranno liberati nei cieli di Gardaland per un singolare gioco di luce e di colori e per il “via” ufficiale ai festeggiamenti.

Proprio alla sommità della scenografica torta-palcoscenico si daranno battaglia, a suon di hit dance, i DJ del Papeete Beach di Milano Marittima che faranno scatenare tutti i presenti con i brani più in voga del momento ripercorrendo, in un excursus temporale ben definito, le canzoni che hanno caratterizzato la vita di Gardaland dai primi anni ’80 ad oggi e regalando simpatici gadget ai presenti. Al secondo piano della gigantesca torta, invece, incredibili ballerini si esibiranno in danze scatenate e coreografiche, abbigliati negli stili dei diversi decenni attraverso i quali Gardaland è cresciuto, mentre gli artisti del Parco circonderanno piazza Valle dei Re animandola a 360°. Il tutto sarà “incorniciato” in un mega schermo sul quale scorreranno le più belle immagini storiche del Parco.

Nel corso della serata 10 selezionatissime ragazze presenteranno i capi ispirati ai 4 decenni della storia di Gardaland; una giuria voterà la più affascinante delle giovani che diventerà MISS Gardaland. E ancora… sarà presente nel Parco un numeroso gruppo di Cosplayer, gli stessi che hanno battuto a Gardaland il record come la catena umana di Cosplayer più lunga al mondo. La delegazione sarà premiata nel corso dei festeggiamenti della serata.

Ma la festa sarà ovunque, in ogni angolo del Parco! Dj set e barman acrobatici in piazza Mammut, la medieval band “Rota Temporis”, reduce dal successo di Italia’s Got Talent, animerà le altre piazze di Gardaland creando spettacoli itineranti con incredibili dimostrazioni di giocoleria ed effetti con il fuoco. Tra le tante altre divertenti attività della giornata ci sarà anche la Parata brasiliana: i colori del Brasile riempiranno le vie del Parco e coinvolgeranno gli Ospiti in tipici balli estivi, dalla samba alla salsa. Seguiranno percussionisti e trampolieri.

Una curiosità legata alla storia del Parco e della musica è la Parata dei Sosia presente in alcune aree del Parco. Da non perdere la possibilità di farsi scattare una foto con alcuni tra i più grandi divi di Hollywood! I sosia – star degli anni ‘70, ‘80, ’90 e 2000: da Elvis Presley a Madonna e da Michael Jackson fino a giungere a Lady Gaga – percorreranno il Parco a bordo di una fiammante Cadillac bianca.

Qualche minuto prima della mezzanotte, Prezzemolo, la simpatica mascotte del Parco, indiscusso protagonista e simbolo di Gardaland per bambini e adulti di ogni età, scandirà, insieme al pubblico presente, il countdown che condurrà all’inizio di un indimenticabile spettacolo pirotecnico. I cieli di Gardaland saranno illuminati a giorno con effetti visivi e sonori davvero unici.

Ma… che compleanno sarebbe senza torta e brindisi? Alle 2 in punto del 19 luglio, nella fantastica cornice di piazza Valle dei Re, saranno distribuiti oltre 200 kg. di torta mentre si brinderà al fantastico compleanno del Parco Divertimenti N. 1 in Italia con oltre 600 bottiglie di spumante!

I 40 anni di Gardaland segnano l’evoluzione nel costume del divertimento, a partire dalla prima apertura dei cancelli nel lontano 19 luglio 1975 quando bambini e bambine entrarono per la prima volta in una realtà che, in precedenza, non esisteva in Italia. Un vero e proprio mondo di favola e di magia che ha saputo trasformarsi nel tempo cogliendo continuamente le esigenze e le aspettative dei suoi Ospiti.

Per il grande pubblico Gardaland ha segnato i momenti clou del divertimento in famiglia e con gli amici; anche per questa ragione è stato realizzato il sito www.gardaland40.it appositamente dedicato ai 40 anni di Gardaland. Oltre ad alcune pagine informative sulla storia del Parco, il sito lancia un contest e invita i fan a pubblicare le foto ricordo che hanno scattato nel Parco durante gli ultimi 40 anni. E’ possibile pubblicare la propria foto – dovrà avere un’evidente connotazione storica, ovvero di tanti anni fa – loggandosi attraverso Facebook oppure con Instagram attraverso l’hashtag ufficiale #gardaland40. La foto più votata sarà esposta nella pagina ufficiale di Gardaland su Facebook e l’utente che l’avrà caricata riceverà l’esclusivo unico attestato di “Gardaland Amarcord Reporter”!

Per vivere il fantastico 40° Compleanno di Gardaland del 18 luglio – terminerà alle 03.00 con tutte le attrazioni by night, la grande varietà di show e tutte le strabilianti fantastiche esperienze offerte da Gardaland – il prezzo del biglietto di ingresso, a partire dalle 18.00, è di 25 euro a persona, acquistabile anche online al link https://tickets.gardaland.it

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